Art. 8 
 
 
                              Ispettori 
 
  1. Ai fini dello svolgimento delle  attivita'  autorizzate  di  cui
all'art. 2, comma 1, l'American Bureau of Shipping si impegna  a  far
svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle
proprie esclusive dipendenze. 
  2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne consente in via  eccezionale,  valutandone  caso  per
caso  la  motivazione,  l'utilizzo  di   ispettori   esclusivi   alle
dipendenze di altri organismi di classifica  riconosciuti  a  livello
comunitario, con i quali l'American Bureau of  Shipping  abbia  preso
accordi. 
  3. In ogni caso, le  prestazioni  degli  ispettori  che  non  siano
dipendenti esclusivi dell'American Bureau of Shipping sono  vincolate
al sistema di qualita' dell'organismo stesso.