LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha abrogato  la  direttiva
2003/6/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  28  gennaio
2003 e le  direttive  2003/124/CE,  2003/125/CE  e  2004/72/CE  della
Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto  2018,
n. 107, recante le norme di  adeguamento  della  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014; 
  Viste le delibere n. 16839 del 19 marzo 2009  e  n.  18406  del  13
dicembre 2012, con  le  quali  la  Consob  aveva  ammesso,  ai  sensi
dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF,  le  prassi  di  mercato
attinenti, rispettivamente, all'acquisto di  azioni  proprie  per  la
costituzione di un c.d. «magazzino  titoli»  («Prassi  n.  2»)  e  al
riacquisto di prestiti  obbligazionari  a  condizioni  predeterminate
(«Prassi n. 3»); 
  Vista  la  relazione  annuale  sull'applicazione  delle  prassi  di
mercato  ammesse  nell'Unione  («Report  to  the  Commission  on  the
application of accepted market practices») che,  ai  sensi  dell'art.
13, paragrafo 10,  MAR,  l'ESMA  deve  trasmettere  alla  Commissione
europea, pubblicata in data 16 gennaio 2019; 
  Considerato che, ai  sensi  degli  articoli  185,  comma  1-bis,  e
187-ter, comma 4,  del  TUF,  le  violazioni  indicate  dai  predetti
articoli non sono punibili, o assoggettati a sanzione amministrativa,
qualora si  dimostri  di  avere  agito  per  motivi  legittimi  e  in
conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 180, comma 1,  lettera  c),  del
TUF, per «prassi di mercato ammessa» si intende  una  prassi  ammessa
dalla Consob  conformemente  all'art.  13  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014; 
  Considerato che l'art.  13,  paragrafo  2,  MAR,  attribuisce  alla
Consob il potere di istituire  una  prassi  di  mercato  in  base  ai
criteri stabiliti dal medesimo articolo; 
  Considerato che la citata disposizione prevede, al paragrafo 3, che
«Prima di istituire una  prassi  di  mercato  ammessa  ai  sensi  del
paragrafo 2, l'autorita' competente notifica all'ESMA  e  alle  altre
autorita' competenti la propria intenzione di istituire una prassi di
mercato ammessa e fornisce i  particolari  della  valutazione  svolta
conformemente ai criteri di  cui  al  paragrafo  2.  La  notifica  e'
trasmessa almeno tre mesi prima  della  prevista  entrata  in  vigore
della prassi di mercato ammessa»; 
  Considerato altresi' che l'art. 13, paragrafo 11, MAR, prevede  che
le prassi di  mercato  ammesse  anteriormente  al  2  luglio  2014  e
notificate all'ESMA  continuino  ad  applicarsi  nello  Stato  membro
interessato, finche'  l'autorita'  competente  non  abbia  preso  una
decisione per quanto riguarda la continuazione di tali prassi; 
  Considerato che, in data 9 settembre e 4 novembre 2016,  la  Consob
ha notificato all'ESMA di volersi avvalere, per le Prassi n. 2  e  n.
3, della facolta' di mantenere in vigore le stesse prassi e di  avere
intenzione  di  rivederne  le  condizioni,  consentendo  all'ESMA  di
sospendere il procedimento per l'emanazione  del  prescritto  parere,
che la stessa Autorita' deve esprimere entro due mesi dalla  notifica
ricevuta; 
  Considerato che attualmente le Prassi n.  2  e  n.  3  riconosciute
dalla Consob nel precedente  regime  sono,  quindi,  vigenti  in  via
transitoria; 
  Considerato che, per effetto dei sopravvenuti mutamenti del  quadro
giuridico di riferimento, e' opportuno disporre la  cessazione  delle
prassi di mercato ammesse, inerenti all'acquisto  di  azioni  proprie
per la costituzione di un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n.  2»)  e
al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni  predeterminate
(«Prassi n. 3»), precedentemente  ammesse,  rispettivamente,  con  le
proprie delibere n. 16839, del 19 marzo 2009,  e  n.  18406,  del  13
dicembre 2012; 
  Valutate le osservazioni pervenute  alla  Consob,  in  risposta  al
documento di consultazione pubblicato  in  data  21  settembre  2018,
dalle  associazioni  di  categoria  e  dagli  altri  partecipanti  al
mercato; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Cessazione delle Prassi n. 2 e n. 3 
 
  1. E' disposta  la  cessazione  delle  prassi  di  mercato  ammesse
inerenti all'acquisto di azioni proprie per  la  costituzione  di  un
c.d. «magazzino titoli» («Prassi n. 2») e al riacquisto  di  prestiti
obbligazionari  a  condizioni   predeterminate   («Prassi   n.   3»),
precedentemente ammesse, rispettivamente, con le delibere  n.  16839,
del 19 marzo 2009, e n. 18406, del 13 dicembre 2012.