Art. 3 
 
 
               Adozione del Piano dei conti integrato 
 
  1. Nell'ambito della sperimentazione, le  amministrazioni  centrali
dello Stato adottano il piano dei conti integrato, che costituisce lo
strumento di riferimento per la tenuta delle scritture contabili. 
  2. Ogni evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione
finanziaria generato, quanto all'entrata, da  atti  di  accertamento,
riscossione e versamento; quanto alla spesa, da decreti di impegno  e
mandati  di  pagamento,   costituisce   una   transazione   contabile
elementare che movimenta una o piu' voci del modulo  finanziario  del
piano dei conti integrato. Analogamente,  ogni  evento  contabilmente
rilevante  ai  fini   della   manifestazione   economico-patrimoniale
generato da atti e documenti contabili, costituisce  una  transazione
elementare che movimenta una o piu' voci del modulo economico  e  del
modulo patrimoniale. 
  3. Ciascuna voce  del  piano  dei  conti  integrato  relativa  alla
contabilita' finanziaria e' correlata alle  corrispondenti  voci  del
piano dei conti  relativo  alla  contabilita'  economico-patrimoniale
mediante matrici di collegamento pubblicate  dal  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello   Stato   sul   proprio   sito   internet
istituzionale. 
  4. Al fine  di  facilitare  la  classificazione  delle  transazioni
elementari  nelle  voci  del  piano  dei  conti,  le  amministrazioni
centrali dello Stato utilizzano l'apposito glossario di cui  all'art.
7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  140  del  2018,
predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e
pubblicato sullo proprio sito internet istituzionale.