Art. 6 Attivita' di verifica degli Uffici di controllo e valutazione degli esiti della sperimentazione 1. Gli Uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, verificano la correttezza delle scritture contabili registrate dalle amministrazioni centrali dello Stato. 2. La verifica viene effettuata sulle scritture contabili riferite: all'utilizzo delle voci dei moduli finanziario, economico e patrimoniale del piano dei conti integrato, alla loro uniformita' all'interno dell'amministrazione e all'applicazione dei principi contabili generali e applicati. 3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: a) attua un monitoraggio trimestrale per verificare la completezza e l'adeguatezza delle voci dei moduli finanziario, economico e patrimoniale del piano dei conti integrato rispetto alle operazioni e alle registrazioni contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale svolte dalle amministrazioni centrali dello Stato; b) in sede di rendiconto predispone una relazione annuale, da trasmettere alla Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del sistema di contabilita' integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali criticita' e porre in essere le modifiche necessarie per una piu' efficace disciplina della materia.