Art. 6 
 
 
           Attivita' di verifica degli Uffici di controllo 
           e valutazione degli esiti della sperimentazione 
 
  1. Gli Uffici di  controllo  che  costituiscono  il  Sistema  delle
Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2011,  n.  123,  verificano  la  correttezza  delle  scritture
contabili registrate dalle amministrazioni centrali dello Stato. 
  2. La verifica viene effettuata sulle scritture contabili riferite:
all'utilizzo  delle  voci  dei  moduli   finanziario,   economico   e
patrimoniale del piano dei conti  integrato,  alla  loro  uniformita'
all'interno  dell'amministrazione  e  all'applicazione  dei  principi
contabili generali e applicati. 
  3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge
la sperimentazione, il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato: 
    a)  attua  un  monitoraggio   trimestrale   per   verificare   la
completezza  e  l'adeguatezza  delle  voci  dei  moduli  finanziario,
economico e patrimoniale del piano dei conti integrato rispetto  alle
operazioni  e  alle  registrazioni  contabili  di  tipo  finanziario,
economico e patrimoniale svolte dalle amministrazioni centrali  dello
Stato; 
    b) in sede di rendiconto predispone  una  relazione  annuale,  da
trasmettere  alla  Corte  dei  conti,  in  merito  agli  esiti  della
sperimentazione del sistema di contabilita' integrata e del piano dei
conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione  e  di
individuare eventuali criticita'  e  porre  in  essere  le  modifiche
necessarie per una piu' efficace disciplina della materia.