Art. 2 
 
 
                Sistema informativo di tracciabilita' 
          dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati 
 
  1.  Il  sistema  informativo  di  tracciabilita'   dei   medicinali
veterinari e dei mangimi medicati e' alimentato dai soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 3. 
  2.  Il  sistema  informativo  di  tracciabilita'   dei   medicinali
veterinari e dei mangimi medicati e' alimentato  dai  titolari  degli
stabilimenti che producono mangimi e dai titolari dell'autorizzazione
al commercio di mangimi medicati e  di  prodotti  intermedi,  per  il
tramite  del   sistema   per   la   prescrizione   medico-veterinaria
elettronica. 
  3. Ai sensi dell'art. 89, comma 2-ter, del  decreto  legislativo  6
aprile  2006,  n.  193,  l'obbligo  di  alimentare  la  banca   dati,
finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo, e' assolto, da  parte  dei  medici  veterinari,
esclusivamente mediante l'inserimento  dei  dati  delle  prescrizioni
medico-veterinarie elettroniche, ferme restando le diverse  modalita'
di adempimento degli obblighi di immissione  dei  dati  da  parte  di
tutti i soggetti di cui al comma 1.