Art. 2 
 
                  Modifiche all'art. 2 del decreto 
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
 
  1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Campo di applicazione e modalita' applicative).  -  1.  Le
norme tecniche  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  si  applicano  alla
progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attivita'  di
cui all'allegato I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40;  da
42 a 47; da 50 a  54;  56;  57;  63;  64;  66,  ad  esclusione  delle
strutture turistico-ricettive all'aria aperta e  dei  rifugi  alpini;
67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a  71;  73;  75;  76.  Sono
fatte salve le modalita'  applicative  alternative  di  cui  all'art.
2-bis. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano  alle
attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione. 
  3. Per gli  interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  alle
attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1,  comma  1,
si applicano a condizione che  le  misure  di  sicurezza  antincendio
esistenti,    nella    parte    dell'attivita'    non     interessata
dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. 
  4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle  attivita'
esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al  comma
3, si  continuano  ad  applicare  le  specifiche  norme  tecniche  di
prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per  quanto  non
disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di  prevenzione  incendi
di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139. Nei casi previsti dal presente comma, e' fatta salva,  altresi',
la possibilita' per il responsabile dell'attivita'  di  applicare  le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attivita'. 
  5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere  di
riferimento per la  progettazione,  la  realizzazione  e  l'esercizio
delle attivita' che non rientrano  nei  limiti  di  assoggettabilita'
previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della  Repubblica
1° agosto 2011, n.  151,  o  che  non  siano  elencate  nel  medesimo
allegato.».