Art. 3 Introduzione dell'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 2-bis (Modalita' applicative alternative). - 1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta salva la possibilita' di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attivita', cosi' come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».