Art. 2 
 
  In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22
dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui  al  precedente
art. 1 e' esteso alle  imprese  dedite  alla  cattura  dei  molluschi
bivalvi, qualora, anche in  relazione  alle  risorse  disponibili,  i
singoli  consorzi  di  gestione,  siano   interessati   all'esercizio
dell'attivita' di prelievo.