Art. 2 1. La modifica temporanea di cui all'art. 1 entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. 2. La modifica temporanea di cui all'art. 1 e' comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019 ed entra in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della sua pubblicazione da parte della Commissione, tramite il predetto sistema informativo, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2019 Il dirigente: Polizzi