Art. 2 
 
  1. La modifica temporanea di cui  all'art.  1  entra  in  vigore  a
livello nazionale il giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. 
  2. La modifica temporanea di cui  all'art.  1  e'  comunicata  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia»,  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE)  n.  34/2019  ed  entra  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della sua pubblicazione da parte  della
Commissione, tramite il predetto sistema informativo, entro tre  mesi
dalla data della citata comunicazione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi