Art. 3 Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi dell'anno 2018 1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo art. 4, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalita' indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 4, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. 2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilita', e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) la data di inizio del tirocinio; d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario; e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio; 3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. 4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena di inammissibilita', dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale e' svolto il tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2018. 5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2018. 6. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio. 7. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.