Art. 4 Importo e durata 1. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale. 2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti di appello nonche' il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui al comma 4 dell'art. 3, al Ministero della giustizia, secondo le modalita' indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato ritualmente la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate piu' di trenta borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali. 3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'. 4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 3, comma 4, e non escluse a norma del comma 2 dello stesso art. 3, verra' predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 4. 5. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2018. 6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio a norma dell'art. 3, comma 9, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.