Art. 5 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  generale  dei
magistrati - Ufficio II, per le finalita' di gestione delle domande e
sono   trattati   presso   una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente al provvedimento di assegnazione. 
  2. Il conferimento di tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
della selezione. 
  3. L'interessato gode dei diritti di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto  decreto.  Tali  diritti  possono  essere
fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi - Direzione generale dei magistrati -  Ufficio  II,  titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento dei  dati  personali
e' il direttore dell'Ufficio II.