Art. 12 
 
         Composizione e durata della Commissione di appello 
 
  1. La Commissione e' composta da un presidente, da  un  segretario,
dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero,
secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica tre anni. 
  2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal  Ministero
tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario  e
due supplenti sono  designati  tra  i  funzionari  del  Ministero;  i
quattro membri sono scelti dal segretario,  per  ciascuna  seduta  di
degustazione, a rotazione nell'ambito di un elenco di dodici  tecnici
degustatori in possesso dei requisiti di cui  all'art.  8,  comma  3,
depositato presso la segreteria del Comitato di cui all'art. 40 della
legge. Detti  tecnici  degustatori  sono  designati  come  segue  dai
rispettivi enti ed organismi: 
    tre  componenti  dalla  Conferenza  delle  regioni   e   province
autonome; 
    tre componenti dal Comitato di cui all'art. 40 della legge; 
    tre componenti dall'Associazione enologi enotecnici italiani; 
    tre membri dalla Federazione nazionale dei consorzi di tutela dei
vini DOP e IGP. 
  3. Il presidente ed i membri  designati  di  cui  al  comma  2  non
possono  contemporaneamente  essere  membri  delle   commissioni   di
degustazione di primo grado. Detto incarico e' incompatibile  con  il
ruolo svolto a qualsiasi titolo presso gli «organismi  di  controllo»
delle DOP o IGP dei vini.