Art. 13 
 
        Compiti e funzionamento della Commissione di appello 
 
  1. La Commissione di appello esplica la propria  attivita'  con  la
presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui
sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione puo'
funzionare con quattro componenti  compreso  il  presidente;  in  tal
caso, ai fini dell'espressione del giudizio di cui  al  comma  2,  in
caso di parita' prevale il giudizio del presidente. 
  2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti  della
commissione di appello redigono una scheda individuale,  conforme  al
modello riportato nell'allegato 5, sottoscritta dal presidente e  dal
commissario. Dalla scheda di degustazione individuale deve  risultare
il giudizio di «idoneita'» o di «non idoneita'»; in tale ultimo  caso
deve risultare l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno  o  piu'
difetti  e  la  relativa  natura.  Il   giudizio   definitivo   della
Commissione di appello e' espresso a maggioranza. In caso di giudizio
di «non idoneita'» e' compilata una scheda riepilogativa, conforme al
modello  riportato  nell'allegato  5-bis,  contenente  gli   elementi
rilevati dalle sezioni «difetti» e «natura» delle schede individuali,
da  firmare  da  parte  del  presidente  e   del   segretario   della
commissione. 
  3. L'esito del giudizio definitivo della Commissione di appello  e'
comunicato, a cura del segretario, entro tre giorni a mezzo di  posta
elettronica certificata alla ditta  interessata  e  all'organismo  di
controllo. 
  In caso di giudizio di «non idoneita'», alla predetta comunicazione
e' allegata la scheda riepilogativa di cui al comma  2.  In  caso  di
giudizio  di  «idoneita'»  l'organismo  di  controllo  inserisce   la
certificazione  positiva  per  la  relativa  partita   nel   registro
telematico. 
  4.  Nel  caso  di  conferma  del  giudizio  di   «non   idoneita'»,
l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa  partita
di vino in conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione
europea.