Art. 17 
 
Ripetizione degli  esami  analitici  e/o  organolettici  in  caso  di
             assemblaggio e dolcificazione di partite DO 
 
  1. Fatte salve le limitazioni connesse all'indicazione in etichetta
della  menzione  «riserva»,  della  menzione   «gran   selezione»   e
dell'annata  di  produzione   delle   uve   di   cui   all'art.   31,
rispettivamente commi 3, 6 e 12, della legge e fatte salve le  misure
piu'  restrittive   stabilite   dagli   specifici   disciplinari   di
produzione, in caso di assemblaggio di partite gia' certificate della
medesima tipologia di DO, appartenenti o meno alla stessa annata, per
la partita coacervata deve essere  prodotta,  a  cura  del  detentore
entro tre   giorni   lavorativi   dalla   data    di    effettuazione
dell'assemblaggio, per via  telematica,  all'organismo  di  controllo
apposita autocertificazione, corredata dall'attestazione dell'enologo
di cui  alla  legge  n.  129/1991,  o  di  altro  tecnico  abilitato,
responsabile del processo di assemblaggio,  sulla  conformita'  della
partita assemblata ai parametri chimico - fisici stabiliti  dall'art.
26 del  regolamento  CE  n.  607/2009  e  di  quelli  previsti  dallo
specifico disciplinare di produzione. 
  2. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici
disciplinari  di  produzione,  per  le  partite  di   vini   DO   che
successivamente alla certificazione sono state oggetto della  pratica
di dolcificazione, si applicano le seguenti disposizioni: 
    a)  la  partita  ottenuta  dalla  dolcificazione  deve  rientrare
nell'ambito di  uno  dei  tipi  di  prodotto  relazionati  al  tenore
zuccherino residuo previsti dallo specifico disciplinare; 
    b) la partita deve essere sottoposta ad un nuovo esame analitico;
a   tal   fine   puo'   essere   seguita   l'analoga   procedura   di
autocertificazione prevista al comma 1; 
    c) nel caso in cui l'entita' della dolcificazione  della  partita
sia  tale  da  determinare  una  variazione  del  tipo  di   prodotto
relazionato al tenore zuccherino residuo, tenendo  conto  dei  limiti
stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, la
stessa  partita,  oltre  ad  essere  sottoposta  ad  un  nuovo  esame
analitico con le modalita'  di  cui  alla  lettera  b),  deve  essere
sottoposta ad un nuovo esame organolettico. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili  soltanto
nei casi in cui non sia scaduta la  validita'  della  certificazione,
cosi' come stabilita all'art. 3, comma 7, delle  singole  partite  DO
destinate all'assemblaggio o  alla  dolcificazione;  altrimenti  sono
applicabili le ordinarie disposizioni in materia di  esami  analitici
ed organolettici previste dal presente decreto.