Art. 3 
 
Art. 65 della legge - Esami analitici ed  organolettici  -  Attivita'
  commissioni di degustazione - Disposizioni generali 
 
  1. Ai fini della commercializzazione,  dell'etichettatura  e  della
presentazione con la DO, le relative partite di  vino  devono  essere
preventivamente sottoposte, a cura dell'organismo  di  controllo,  ad
esame analitico e ad esame organolettico, al fine di  certificare  la
corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai
relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale  di
cui all'art. 25 del reg. CE  n.  607/2009,  con  le  modalita'  ed  i
criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all'art.
64 della legge e nel presente decreto. 
  2. Per le partite di vini IGT, conformemente alle  disposizioni  di
cui all'art. 25 del regolamento CE n. 607/2009, la  verifica  annuale
e'  limitata  all'esame  analitico   ed   e'   effettuata,   a   cura
dell'organismo di controllo,  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei
criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all'art.
64 della legge e nel presente decreto. 
  3. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi
stabiliti dall'art. 26 del reg. CE  n.  607/2009  e  quelli  indicati
negli specifici disciplinari di produzione DOCG,  DOC  e  IGT  ed  e'
effettuato nel rispetto delle seguenti modalita' e principi: 
    a) mediante controlli sistematici per vini DOCG; 
    b) mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, o
controlli  sistematici  per  vini  DOC,  conformemente  alla   scelta
effettuata dal gruppo dei  produttori  della  specifica  DOC  di  cui
all'art. 95, par. 1,  del  reg.  UE  n.  1308/2013,  ivi  incluso  il
Consorzio di tutela incaricato, o in  sua  assenza  dalla  competente
regione, in sede di approvazione del  relativo  piano  dei  controlli
valido per il successivo triennio; 
    c) mediante controlli a campione, basati su analisi  dei  rischi,
per i vini IGT, conformemente alla scelta effettuata dal  gruppo  dei
produttori della specifica IGT di cui all'art. 95, par. 1,  del  reg.
UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o  in
sua assenza dalla competente regione, in  sede  di  approvazione  del
relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio. 
  4. L'esame organolettico delle partite di  vini  DO,  previo  esame
analitico di cui al comma 3, e' effettuato da apposite commissioni di
degustazione, nel rispetto delle seguenti modalita' e principi: 
    a) mediante controlli sistematici per vini DOCG e per i vini  DOC
con produzione  certificata  pari  o  superiore  a  10.000  ettolitri
nell'anno precedente alla data di presentazione  della  richiesta  di
approvazione del piano dei controlli; 
    b) mediante controlli a campione o controlli  sistematici  per  i
vini DOC con produzione  certificata  inferiore  a  10.000  ettolitri
nell'anno precedente alla data di presentazione  della  richiesta  di
approvazione del  piano  dei  controlli,  conformemente  alla  scelta
effettuata dal gruppo dei  produttori  della  specifica  DOC  di  cui
all'art. 95, par. 1,  del  reg.  UE  n.  1308/2013,  ivi  incluso  il
Consorzio di tutela incaricato, o in  sua  assenza  dalla  competente
regione, in sede di approvazione del  relativo  piano  dei  controlli
valido per il successivo triennio. 
  5. La determinazione del campione di cui al comma  3,  lettera  c),
puo' essere riferita: 
    - ad una percentuale minima del numero totale dei  detentori  che
sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT; 
    - ad una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata
per la specifica IGT nell'anno cui si riferisce la verifica; 
    - a tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di  controllo
della specifica IGT, per  una  percentuale  minima  della  produzione
vinicola rivendicata da ciascun detentore nell'anno cui si  riferisce
la verifica. 
  Ciascuna delle opzioni di cui ai trattini precedenti deve  comunque
assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 10% della
produzione della intera IGT rivendicata nell'anno cui si riferisce la
verifica. 
  6. La determinazione del campione di cui al comma 3, lettera b), ed
al comma 4, lettera b), deve essere riferita: 
    ad almeno il 30% del totale dei detentori che sono  inseriti  nel
sistema di controllo della specifica DOC, o 
    a tutti i detentori che sono inseriti nel  sistema  di  controllo
della specifica DOC, per  una  percentuale  minima  della  produzione
vinicola rivendicata da ciascun detentore nell'anno cui si  riferisce
la verifica. 
  Ciascuna delle opzioni deve comunque assicurare che il campione sia
rappresentativo di almeno il 30% della produzione  della  intera  DOC
rivendicata nell'anno cui si riferisce la verifica. 
  7. Allorche' prevista in conformita' ai commi 3, 4 e 6, la positiva
certificazione  analitica   e   organolettica   e'   condizione   per
l'utilizzazione della denominazione e  ha  validita'  di  centottanta
giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di  tre  anni
per i vini  a  DOC  liquorosi,  per  le  partite  allo  stato  sfuso.
Trascorsi  i  predetti  periodi   di   validita',   in   assenza   di
imbottigliamento,  per  le  relative  partite  sono  applicabili   le
seguenti condizioni: 
    a) entro il  termine  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di
certificazione, i vini DOCG devono  essere  sottoposti  ad  un  nuova
certificazione organolettica; trascorso detto termine e' da  ripetere
sia la certificazione analitica che quella organolettica; 
    b)  i  vini  a  DOC  devono  essere  sottoposti   ad   un   nuova
certificazione analitica e organolettica. 
  8. Conformemente all'art. 59, comma 2,  e  all'art.  65,  comma  5,
della legge, i detentori delle partite di vino immessi nel sistema di
controllo dei vini DOP e IGP di cui all'art. 64 della legge, gli enti
ed organismi preposti alla gestione, alla vigilanza ed  ai  controlli
dei  vini  in  questione,  espletano  le  attivita'  e  le  procedure
stabilite nel presente decreto tramite i servizi del SIAN, sulla base
degli elementi contenuti nel «registro telematico».