Art. 4 
 
Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino  da
  destinare alla certificazione analitica e organolettica 
 
  1. Per partita di vino si intende una massa omogenea  di  prodotto,
da  destinare  alla  verifica  annuale  dei  requisiti  previsti  dal
disciplinare di produzione delle specifiche DO e IGT, proveniente  da
un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta: 
    in un unico o piu' recipienti; 
    in  piccoli  recipienti  (botti  con  capacita'  massima  di   10
ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, 
collocati nello stesso stabilimento.  Gli  stessi  recipienti  devono
essere identificati in conformita' alle disposizioni di cui  al  Capo
IV del regolamento UE n. 274/2018 e di cui all'art.  17  del  decreto
ministeriale 13  agosto  2012,  cosi'  come  inseriti  nel  «registro
telematico».