Art. 5 
 
Presentazione richiesta prelievo campione - Prelievo  campione  dalla
                          relativa partita 
 
  1. Per le DOCG e per le  DOC  per  le  quali  sono  previsti  esami
analitici e organolettici sistematici, il detentore della partita che
intende ottenere la certificazione presenta preventivamente  apposita
richiesta  per  via  telematica,  in  conformita'   all'allegato   1,
all'organismo di controllo,  indicando  gli  elementi  identificativi
della stessa partita di cui all'art. 4, comma 1,  come  presenti  nel
«registro telematico». La richiesta e' presentata non  prima  che  la
partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste
dal  disciplinare   di   produzione   per   la   relativa   tipologia
regolamentata. 
  Fatto salvo il rispetto del termine previsto  per  l'immissione  al
consumo dallo  specifico  disciplinare  di  produzione,  la  predetta
richiesta  di  prelievo  puo'  essere   effettuata   antecedentemente
all'imbottigliamento della  stessa  partita.  Detta  possibilita'  e'
esclusa per vini spumanti e frizzanti elaborati in bottiglia. 
  2. Ai fini degli esami analitici per  i  vini  IGT  e  degli  esami
analitici e organolettici dei vini DOC  per  i  quali  sono  previsti
controlli a campione,  il  prelievo  e'  disposto  dall'organismo  di
controllo, conformemente alle condizioni e con le modalita' operative
stabilite nello specifico piano dei controlli. 
  Limitatamente ai vini atti a diventare DOC, qualora la partita  non
abbia raggiunto le caratteristiche organolettiche minime  al  consumo
previste dal  disciplinare,  il  detentore  chiede  all'organismo  di
controllo un nuovo prelievo ai soli  fini  dell'esame  organolettico,
antecedentemente alla commercializzazione ai fini dell'immissione  al
consumo, avvalendosi della procedura di cui al comma 1. 
  3. Nel caso dei vini «novelli» e di altre tipologie di vini DO che,
nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali,  sono
immessi al consumo entro un breve lasso  di  tempo  a  partire  dalla
vendemmia la richiesta di  prelievo  e'  presentata  antecedentemente
alla  denuncia  di  produzione  delle   uve,   dichiarando   mediante
autocertificazione  che  sono  stati   rispettati   gli   adempimenti
tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente  in  materia.
L'organismo di controllo, una volta verificata la regolare  presa  in
carico sul registro telematico delle partite in questione provvede ad
effettuare gli opportuni controlli. 
  4. Il prelievo dei campioni e' programmato  ed  effettuato  a  cura
dell'organismo di controllo. 
  5. Il campionamento di ciascuna partita e' effettuato dal personale
ispettivo  incaricato  dall'organismo  di   controllo,   di   seguito
denominato «prelevatore», nel rispetto delle  condizioni  di  cui  ai
successivi commi. 
  6.  Il  prelevamento  del  campione  dalla  partita,   cosi'   come
identificata all'art. 4, comma 1, per la quale  e'  stata  dichiarata
dal detentore l'uniformita' qualitativa, e'  effettuato  a  sondaggio
sull'intera  partita,  assicurando  che  il   campione   stesso   sia
rappresentativo dell'intera partita. 
  7. Nel caso dei vini spumanti elaborati in  bottiglia,  qualora  la
porzione di prodotto da aggiungere  successivamente  alla  sboccatura
non sia tale da determinare  una  variazione  del  tipo  di  prodotto
relazionato al tenore zuccherino residuo  di  cui  all'allegato  XIV,
parte A, del regolamento CE n.  607/2009,  il  prelievo  puo'  essere
effettuato  precedentemente  all'operazione   di   sboccatura   della
relativa partita, mediante il prelievo degli  esemplari  di  campione
all'uopo sboccati. 
  8. Qualora  trattasi  di  campione  di  vino  spumante  o  di  vino
frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo puo'
essere  effettuato,  anche  nella   fase   di   elaborazione,   prima
dell'imbottigliamento,   direttamente    dall'autoclave,    adottando
apparecchiature atte a far si' che l'operazione avvenga senza perdita
di pressione. 
  9. Per l'espletamento delle operazioni di prelievo, il  prelevatore
ha diritto di accedere nei locali dove e' conservata  la  partita  di
vino e  preliminarmente  al  prelievo  provvede  ad  identificare  la
partita, cosi' come individuata all'art. 4,  comma  1.  A  tal  fine,
mediante apposito riscontro con gli elementi inseriti  nel  «registro
telematico», accerta la provenienza del prodotto,  la  tipologia,  la
sua rispondenza quantitativa, nonche' l'ubicazione delle partite  del
vino oggetto di prelievo. 
  10. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei  propri  compiti,
rilevi una  situazione  di  difformita'  tra  la  consistenza  e  gli
elementi identificativi della partita rispetto  a  quelli  risultanti
dagli  elementi  inseriti  nel  «registro  telematico»  sospende   le
operazioni di prelevamento e  procede  secondo  quanto  previsto  dal
piano dei controlli autorizzato. 
  11. Effettuati gli accertamenti di cui al comma 9, il  prelevatore,
in caso di vini DO provvede  al  prelevamento  del  campione  in  sei
esemplari. Tali esemplari sono cosi' utilizzati: 
    a) uno e' affidato al detentore della partita; 
    b) uno e' destinato all'esame chimico-fisico; 
    c) uno e' destinato all'esame organolettico; 
    d) uno  e'  conservato  per  l'eventuale  esame  da  parte  della
commissione di appello; 
    e) due sono tenuti di  riserva  per  almeno  sei  mesi  da  parte
dell'organismo  di   controllo,   per   eventuali   ulteriori   esami
chimico-fisici e organolettici. 
  12. Per il prelievo del campione ai fini dell'esame  analitico  dei
vini IGT ed ai fini della ripetizione  dell'esame  organolettico  dei
vini DOCG e dell'espletamento del solo esame  analitico  o  del  solo
esame organolettico dei vini DO, il campione e' prelevato in  quattro
esemplari. 
  13. La  capacita'  dei  recipienti  per  i  singoli  esemplari  del
campione e' compresa tra 0,375 e 1 litro; gli stessi recipienti  sono
chiusi  ermeticamente.  Per  i  recipienti  gia'   confezionati   dal
produttore-imbottigliatore   si   procede   al   prelevamento   delle
confezioni esistenti per numero di pezzi e volume corrispondenti. 
  14. Sulla  chiusura  di  ogni  recipiente  e'  apposto  un  sigillo
cartaceo recante la dizione: «vino DOC o DOCG o  IGT  -  campione  di
controllo esente da  documento  di  accompagnamento  ai  sensi  della
vigente normativa»,  completato  da  un'ala  staccabile  nella  quale
figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo
della  partita  e  le  firme  del   prelevatore   e   dell'incaricato
dell'azienda che assiste al prelievo. Puo'  essere  utilizzato  altro
dispositivo alternativo al sigillo cartaceo, a condizione che ciascun
esemplare  di  campione  sia  sigillato  e  munito  di   contrassegno
indelebile riportante i seguenti dati identificativi, in maniera tale
da essere collegato inequivocabilmente al  verbale  di  campionamento
corrispondente: numero e data del verbale di prelievo, entita'  della
relativa partita, eventuale codice aggiuntivo. 
  15. Al momento del  prelievo  e'  redatto,  in  duplice  copia,  un
verbale conforme al modello di cui all'allegato 2, dal  quale  devono
risultare i seguenti elementi: 
    a) numero del verbale; 
    b) data e ora del prelevamento; 
    c) nominativo del prelevatore; 
    d) denominazione dell'azienda e relativo indirizzo; 
    e) nominativo del titolare dell'azienda o di un  suo  fiduciario,
specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento; 
    f) modalita' di prelevamento, specificando che  le  stesse  hanno
garantito l'uniformita' qualitativa di cui al comma 6; 
    g) descrizione della partita di vino:  quantitativo,  provenienza
del relativo prodotto, tipologia, recipienti; 
    h) dichiarazione attestante che tutti gli esemplari  di  campione
asportati e quello lasciato in  custodia  sono  stati  sigillati  con
l'apposizione  sulle  apposite  ali  staccabili   delle   firme   del
prelevatore  e  del  responsabile  dell'azienda  o  che  sono   stati
sigillati, contrassegnati ed identificati con un sistema  alternativo
in conformita' al comma 14; 
    i) indicazione relativa al numero  d'ordine  del  prelievo  della
stessa  partita,  indicando  «primo  prelievo»  o  «prelievo  per  la
ripetizione dell'esame organolettico di partita DOCG» o «prelievo per
partita  gia'  giudicata  non  idonea  all'esame  chimico-fisico»   o
«prelievo   per   partita   gia'   giudicata   rivedibile   all'esame
organolettico». 
  16. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore  e  dall'incaricato
dell'azienda. 
  17.  Delle  due  copie  del  verbale,  una  copia   e'   consegnata
all'azienda e la seconda copia  rimane  all'organismo  di  controllo,
unitamente agli esemplari di campione. 
  18.  I  campioni  sono  presi  in  carico  e  conservati   a   cura
dell'organismo di controllo. 
  19. Fatte salve le disposizioni  piu'  restrittive  previste  negli
specifici disciplinari di produzione, le partite di vino, dalle quali
sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo
e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel  periodo
compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame analitico
e organolettico o analitico, fatta  eccezione  per  eventuali  cause,
relative alle operazioni di cantina o commerciali che non  consentono
il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione  stabiliti
nel presente decreto. In tali casi i relativi travasi o  spostamenti,
in ogni caso nell'ambito della zona di vinificazione delimitata dallo
specifico disciplinare di produzione, sono preventivamente comunicati
all'organismo di controllo ed i relativi elementi identificativi sono
inseriti nel «registro telematico».