Art. 6 
 
Esami analitici per i vini  DOP  e  IGP  e  relativo  procedimento  -
  Comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da  parte  del
  laboratorio autorizzato - Determinazione dell'analisi complementare
  dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti 
 
  1. L'esame analitico dei campioni prelevati e' effettuato presso il
laboratorio  scelto   dall'organismo   di   controllo,   tra   quelli
autorizzati dal Ministero ai sensi del regolamento UE  n.  1308/2013,
art. 146, previo accertamento della conformita' ai  criteri  generali
stabiliti dalla  norma  ISO/IEC  17025.  Detta  scelta,  tra  i  vari
laboratori autorizzati, tiene in particolare  conto  dei  criteri  di
efficienza, efficacia ed economicita'. 
  2. Il laboratorio autorizzato comunica all'organismo di  controllo,
per i relativi campioni, l'attestazione dei parametri  chimico-fisici
riscontrati, con riferimento agli elementi stabiliti dall'art. 26 del
regolamento CE n. 607/2009  ed  a  quelli  indicati  negli  specifici
disciplinari  di  produzione  DO  e  IGT.  L'organismo  di  controllo
provvede ad inserire detta attestazione nel «registro telematico». 
  3. Fatto salvo che  all'atto  dell'immissione  al  consumo  i  vini
spumanti e frizzanti DOP e IGP devono possedere un tenore di anidride
carbonica (espresso in sovrappressione in bar a 20 °C)  nel  rispetto
dei limiti previsti dagli specifici disciplinari, conformemente  alla
normativa di riferimento dell'Unione europea, al fine di tener  conto
delle  eventuali  fisiologiche  perdite  di  sovrappressione  che  si
possono verificare in fase di confezionamento,  per  quanto  concerne
l'esito della determinazione analitica complementare di cui  all'art.
26, lettera a) ii), del  regolamento  CE  n.  607/2009,  le  relative
partite di prodotto sono da ritenere idonee anche nel caso in cui  il
tenore di anidride  carbonica,  determinato  sull'apposito  campione,
differisce entro un limite del 10% rispetto ai predetti  limiti.  Nel
caso di prodotto elaborato in autoclave il tenore di CO2 puo'  essere
rilevato direttamente sul vaso  vinario  mediante  manometro  tarato,
corretto a 20  °C;  il  dato  rilevato  tiene  conto  della  predetta
tolleranza. 
  4. L'esito  negativo  dell'analisi  comporta  che  la  partita  sia
dichiarata non idonea e preclude il  successivo  esame  organolettico
per i vini DO. In tal caso l'organismo di controllo, entro tre giorni
dalla data di ricevimento dell'attestazione dell'analisi  di  cui  al
comma  2,  oltre  ad  inserire  detta   attestazione   nel   registro
telematico,  ne  informa   l'azienda   interessata,   tramite   posta
elettronica certificata. 
  5.  Entro  sette  giorni  dalla   ricezione   della   comunicazione
dell'esito  negativo  di  cui  al  precedente  comma   4,   l'azienda
interessata  puo'  richiedere  all'organismo  di  controllo  per   la
relativa  partita  un  eventuale  nuovo  prelievo,  ai   fini   della
ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione  che  la
partita  possa  essere  ancora  oggetto  di  pratiche  e  trattamenti
enologici ammessi dalla normativa  nazionale  e  dell'Unione  europea
vigente in materia di vini DOP e IGP. 
  6. Eventuali ricorsi contro l'esito negativo  dell'esame  analitico
di cui al comma 4 ed eventualmente di cui al comma 5,  devono  essere
presentati  entro  sette  giorni  dal  ricevimento  della  rispettiva
comunicazione.  Trascorso  tale  termine  in  assenza   di   ricorso,
l'organismo di controllo comunica la non idoneita' del prodotto  alla
azienda  interessata   che   provvede   alla   riclassificazione   in
conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. 
  7. In caso di presentazione del  ricorso,  l'ulteriore  analisi  e'
effettuata su un esemplare di campione di cui all'art. 5,  comma  11,
lettera e) presso un laboratorio autorizzato, diverso da  quello  che
ha  effettuato  la  prima  analisi.  In  caso   di   esito   positivo
dell'analisi  l'organismo  di  controllo  provvede  ad  inserire   la
relativa attestazione nel «registro telematico». In caso di  conferma
dell'esito negativo, entro i termini e con le  modalita'  di  cui  al
comma 4, l'organismo di controllo ne  da'  comunicazione  all'azienda
interessata.