Art. 7 
 
Esame organolettico per i vini DOP  -  Commissioni  di  degustazione:
                   criteri di nomina, composizione 
 
  1. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto
di vista analitico ai sensi dell'art. 6. 
  2. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore
e il sapore indicati dal disciplinare di  produzione  della  relativa
DOCG o DOC. 
  3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite  commissioni  di
degustazione nominate dal competente organismo di  controllo  per  le
relative DO. Tali commissioni sono costituite da tecnici  ed  esperti
degustatori scelti negli elenchi di cui all'art. 8, con i criteri  di
cui ai seguenti commi. 
  4. Ciascuna commissione di degustazione e' composta dal  presidente
o dal relativo supplente e da quattro membri. Il presidente e  almeno
due membri devono essere tecnici degustatori. 
  5. Il presidente e  il  relativo  supplente,  il  segretario  e  il
relativo supplente sono nominati per un triennio. 
  6. Per ciascuna seduta di degustazione il  segretario,  sentito  il
presidente, costituisce la commissione scegliendo  i  componenti  tra
gli iscritti negli elenchi di  cui  all'art.  8,  tenendo  conto  del
criterio  della  comprovata  esperienza   professionale   per   la/le
relativa/e denominazione/i ed assicurando comunque la  rotazione  dei
componenti tra gli iscritti nei predetti elenchi. 
  7. Qualora i campioni da esaminare di una o piu' DO siano in numero
esiguo, puo' essere nominata un'unica commissione di degustazione per
due o piu' vini DO. 
  8. Qualora il livello delle produzioni dei vini  DO  esistenti  sia
esiguo e si verifichi una carenza degli  iscritti  agli  elenchi  dei
tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 8, tali
da  non  consentire  l'istituzione  della  relativa  commissione   di
degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3, l'espletamento
degli esami organolettici puo' essere affidato ad  altra  commissione
di degustazione in ambito regionale o interregionale.