Art. 9 
 
      Attivita' commissioni degustazione - Criteri e procedure 
 
  1. Il segretario  della  commissione  assicura  il  rispetto  delle
procedure  tecniche  di  degustazione,  predisponendo,  d'intesa  col
presidente, il  piano  di  attivita'  della  commissione  e  cura  lo
svolgimento di ciascuna seduta di degustazione. 
  2. Il segretario  della  commissione  di  degustazione  esplica  le
seguenti funzioni: 
    a) cura, nell'ambito del competente organismo  di  controllo,  la
presa  in  carico  dei  campioni  mediante  la   loro   registrazione
cronologica su apposito registro di carico, nonche' la  conservazione
dei campioni stessi; 
    b) convoca la commissione e, in apertura di seduta,  verifica  il
numero legale; 
    c)  predispone  la  preparazione  dei  campioni  ai  fini   della
degustazione,  attivando  tutte  le  misure  necessarie  a  garantire
l'anonimato degli stessi; 
    d) assiste alle riunioni della commissione  di  degustazione,  ne
redige i relativi verbali, comunica le  risultanze  all'organismo  di
controllo. 
  3. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario
della commissione. 
  4. Le commissioni sono validamente costituite con la  presenza  del
presidente e di  quattro  componenti.  In  caso  di  impedimento  del
presidente, questi e' sostituito dal relativo supplente. In  caso  di
impedimento di uno o piu' componenti, gli stessi sono  sostituiti  da
altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 7, comma 6.  Il
giudizio e' espresso a maggioranza. Nel caso in cui  sia  impossibile
sostituire un componente assente, la commissione puo' funzionare  con
quattro componenti compreso il presidente. In  tale  fattispecie,  in
caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 
  5. Nel corso di una riunione non  possono  essere  assoggettati  ad
esame piu' di venti campioni. La stessa commissione puo'  effettuare,
nell'arco di una giornata, non piu' di due riunioni,  previo  congruo
intervallo tra le stesse. 
  6.  Per  ogni  campione  degustato  e'  compilata  apposita  scheda
individuale di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato  3
al presente decreto. Dalla scheda risulta: 
    a) la data della riunione della commissione; 
    b) il giudizio espresso,  che  puo'  essere  di  «idoneita'»,  di
«rivedibilita'», o di «non idoneita'»; 
    c) in caso di giudizio di «rivedibilita'» o di  «non  idoneita'»,
l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o  piu'  difetti  e  la
relativa natura; 
    d) la firma del presidente e del commissario. 
  In caso di giudizio di «rivedibilita'»  o  di  «non  idoneita'»  e'
compilata una  scheda  riepilogativa,  conforme  all'allegato  3-bis,
contenente gli elementi rilevati dalle sezioni «difetti»  e  «natura»
delle schede individuali, da firmare da parte del  presidente  e  del
segretario della commissione. 
  7. Nel caso di giudizio di  «idoneita'»  l'organismo  di  controllo
inserisce la certificazione positiva  per  la  relativa  partita  nel
registro telematico. 
  8. Nei casi di giudizio di «rivedibilita'» e di «non idoneita'», la
comunicazione  all'interessato  e'   effettuata   dall'organismo   di
controllo, a mezzo posta elettronica certificata, entro cinque giorni
dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni  tecniche  del
giudizio. 
  9. Qualora il campione  risulti  «rivedibile»,  l'interessato  puo'
richiedere, previa effettuazione delle pratiche  enologiche  ammesse,
una nuova campionatura per il definitivo giudizio  entro  il  termine
massimo di sessanta giorni dalla  comunicazione.  In  tal  caso  deve
essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il  prelievo  dei
nuovi campioni,  per  l'espletamento  dell'analisi  chimico-fisica  e
dell'esame organolettico valgono  gli  stessi  termini  e  condizioni
previsti per la prima campionatura. In  caso  di  nuovo  giudizio  di
«rivedibilita'», il medesimo e' da considerare di «non idoneita'». 
  10. Trascorso il termine stabilito dal comma 9, la partita  per  la
quale non sia stata richiesta nuova campionatura  e'  da  considerare
«non idonea» e l'organismo di controllo effettua entro cinque  giorni
la relativa comunicazione alla ditta interessata  e  inserisce  detta
attestazione di «non idoneita'» nel registro telematico. 
  11. Qualora il campione sia giudicato «non  idoneo»,  l'interessato
puo' presentare  ricorso  alla  commissione  di  appello  di  cui  al
successivo  art.  13,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. 
  12. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di  «non
idoneita'» da  parte  della  commissione  di  appello,  l'interessato
provvede alla riclassificazione della relativa  partita  di  vino  in
conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.