IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50  del  24
aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96 (in S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n.  144  del  23  giugno
2017) come modificato dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n.  242  del  16  ottobre
2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del  5  dicembre  2017),  che  dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti,  sono  assegnati
ai comuni, compresi, alla data di presentazione  della  richiesta  di
cui  al  comma  2,  nelle  zone  a  rischio  sismico   1   ai   sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del
28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  108  dell'11
maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura  delle
spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad
interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di  euro  per
l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al  periodo
precedente sono assegnati ai comuni compresi  nelle  zone  a  rischio
sismico 1 e 2 per spese di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,
relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento  antisismico
di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
30 milioni di euro per l'anno 2019.»; 
  Visto  il  successivo  comma  2  del  medesimo  art.   41-bis   del
decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano  le
richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro  il  termine
perentorio del 15 settembre per l'anno  2017  e  del  15  giugno  per
ciascuno degli anni 2018 e  2019.  La  richiesta  deve  contenere  le
informazioni riferite al livello progettuale per il quale  si  chiede
il contributo e il codice unico di progetto (CUP)  valido  dell'opera
che si intende realizzare. A decorrere dal 2018: 
    a) la richiesta deve contenere  le  informazioni  necessarie  per
permettere  il   monitoraggio   complessivo   degli   interventi   di
miglioramento e adeguamento antisismico di  immobili  pubblici  e  di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione; 
    b) ciascun  comune  puo'  inviare  fino  ad  un  massimo  di  tre
richieste di contributo per la stessa annualita'; 
    c)   la   progettazione   deve   riferirsi,   nell'ambito   della
pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti
programmatori  del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di
programmazione»; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati
richiesti  nelle  disposizioni  normative  richiamate,  al  fine   di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da  assegnare,  in  applicazione  dei  criteri   di   priorita'   ed,
eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3-bis e
4 del citato art. 41-bis; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da
utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti
interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale
predetto per l'anno 2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni destinatari del contributo 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a
rendicontazione a copertura delle spese di  progettazione  definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto per
l'anno 2019 dall'art. 41-bis del decreto-legge n. 50  del  24  aprile
2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
come modificato dall'art. 17-quater, comma 1,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, i  comuni  che  sono  compresi  nelle  zone  a
rischio sismico 1 e 2, ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3519 del  28  aprile  2006,  alla  data  di
presentazione della richiesta di cui al comma  2  del  medesimo  art.
41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando apposita domanda
al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza  locale,
con le modalita' ed i  termini  di  cui  al  successivo  art.  3  del
presente decreto.