Art. 4 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1. Il modello  eventualmente  trasmesso  con  modalita'  e  termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto  non  sara'  ritenuto
valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 3. 
  2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza   del   dato   riportato   nel   modello   gia'    trasmesso
telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai  fini  del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3. 
  3. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati  dal
ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente  certificazione
che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.