IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante  «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in  particolare
l'art. 4, comma 1-quater,  lettera  c)  il  quale  prevede  «concorsi
ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi
dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109,  lettera  b),  e  110,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al  netto  dei
posti di cui alla lettera a), il 50 per cento  dei  posti  vacanti  e
disponibili di cui all'alinea e comunque i posti  rimasti  vacanti  a
seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle  lettere  a)  e
b)»; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni  e  in
particolare l'art. 3, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado» e  in  particolare,  l'art.  404,
concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai
ruoli del personale docente  della  scuola  dell'infanzia,  primaria,
secondaria di primo e secondo grado; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
riforma degli organi collegiali territoriali  della  scuola  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e   successive   modificazioni   ed   in
particolare gli articoli 35 e 35-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  ed  in
particolare l'art. 5, che introduce  l'alfabetizzazione  obbligatoria
nella  lingua  inglese  tra  le  finalita'  della  scuola   primaria,
superando quanto previsto dal decreto ministeriale  28  giugno  1991,
art. 1, in base  al  quale  «l'insegnamento  della  lingua  straniera
riguarda,  di  norma,  le  quattro  lingue  piu'  diffuse:  francese,
inglese, spagnolo, tedesco»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1,  commi
da 109 a 113; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  7  marzo  2012  concernente  i   requisiti   per   il
riconoscimento della validita' delle certificazioni delle  competenze
linguistico - comunicative in lingua straniera; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  23  febbraio  2016,  n.  96  recante  «Requisiti  dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed
esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonche'
del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita'». 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  n.  327  del  9  aprile  2019,  recante  «Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su  posto
comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 328 del 9 aprile 2019, recante «Tabella  dei  titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su  posto
comune e di sostegno»; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere alla revisione dei  requisiti
dei componenti delle commissioni giudicatici,  al  fine  di  renderli
coerenti con le innovazioni culturali, professionali e  ordinamentali
nel  frattempo  intercorse;  di  assicurare  la  partecipazione  alle
commissioni giudicatrici dei concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale docente di esperti di comprovata esperienza  nelle  materie
di  concorso;  di  dare  conto  delle  esperienze  maturate   durante
l'espletamento delle  procedure  del  concorso  bandito  con  DDG  23
febbraio  2016,  n.  105,  recante  «Concorso  per  titoli  ed  esami
finalizzato al reclutamento del personale docente  per  posti  comuni
dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria»; 
  Vista  la  richiesta  di  acquisizione  del  parere  al   Consiglio
superiore della pubblica istruzione del 5  dicembre  2018,  prot.  n.
34013; 
  Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica  istruzione
reso all'adunanza del 16 gennaio 2019; 
  Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI in  ordine
alla necessita' di revisione  dei  compensi  riconosciuti  ai  membri
delle commissioni esaminatrici, in  mancanza  di  una  previsione  di
legge che preveda anche la relativa copertura finanziaria; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto  a3)  del  CCNL  19
aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
    b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni; 
    c. professori universitari: i professori universitari di prima  o
seconda fascia; 
    d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione  ispettiva  tecnica  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; 
    e. ordinanza: ordinanza del Ministro adottata ai sensi  dell'art.
404, comma 9 del testo unico.