Art. 4 
 
                      Requisiti dei commissari 
 
  1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che  aspirano  a
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi di cui al presente decreto per posto  comune  devono  essere
docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianita'  nel
ruolo, nella  scuola  rispettivamente  dell'infanzia  e  primaria,  a
seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso,  avere
documentati titoli  o  esperienze  relativamente  all'utilizzo  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed
essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso  per  titoli
ed esami; in caso di immissione  attraverso  le  graduatorie  di  cui
all'art. 401 del testo unico, essere risultati idonei allo  specifico
concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione  all'insegnamento
attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria. 
  2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che  aspirano  a
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi di cui al presente  decreto  su  posto  di  sostegno  devono
essere docenti confermati in  ruolo  e  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione sul sostegno agli  alunni  con  disabilita'  nonche'
aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su  posto  di
sostegno nella  scuola  dell'infanzia  o  primaria  a  seconda  della
distinta procedura cui si riferisce il concorso e  avere  documentati
titoli  o  esperienze  relativamente  all'utilizzo  delle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nella didattica. 
  3. Costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli
o esperienze relativamente all'insegnamento della lingua inglese. 
  4. Costituisce criterio di precedenza  nella  nomina  a  componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti: 
    a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma  di
perfezionamento equiparato per  legge  o  per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione  scientifica  nazionale  a  professore  di
prima o seconda fascia,  in  settori  disciplinari  coerenti  con  la
tipologia di insegnamento; 
    b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore   o   tutor
organizzatore o tutor  coordinatore  presso  i  corsi  di  laurea  in
Scienze della formazione  primaria  o  aver  ricoperto  incarichi  di
docenza presso i predetti corsi; 
    c. diploma di  specializzazione  sul  sostegno  agli  alunni  con
disabilita'; 
    d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario  di  primo  o  secondo  livello   con   esame   finale,
nell'ambito dei bisogni educativi speciali; 
    e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario  di  primo  o  secondo  livello   con   esame   finale,
nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione; 
    f. diploma di laurea, laurea specialistica  o  laurea  magistrale
costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per
la lingua inglese; 
    g. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e  L-12,  purche'
il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico
disciplinari L-LIN 01 ovvero  L-LIN  02  e  36  crediti  nei  settori
scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12; 
    h. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale  o
diploma ISEF costituente titolo di accesso alle  classi  di  concorso
A-48 e A-49 per scienze motorie; 
    i. diploma di laurea, laurea specialistica o  laurea  magistrale;
diploma accademico di secondo  livello  o  diploma  di  conservatorio
costituente titolo di accesso alle classi  di  concorso  A-29,  A-30,
A-55 e A-56. 
  5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto  all'USR
competente nomina i  presidenti  e  i  componenti  con  proprio  atto
motivato, fermi restando i requisiti e le cause  di  incompatibilita'
previsti dal decreto e dalla  normativa  vigente  e  la  facolta'  di
accettare l'incarico. 
  6. Qualora non sia  possibile  reperire  commissari,  il  dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato,  alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca,  docenti
a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei
corsi di laurea in  Scienze  della  formazione  primaria  o,  per  le
relative procedure, nei corsi  di  specializzazione  al  sostegno,  o
docenti delle istituzioni scolastiche anche in deroga  alla  prevista
anzianita' di servizio nel ruolo.