IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» ed in particolare, l'art. 404, comma 9, che prevede che il Ministro stabilisca, con propria ordinanza «le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalita' della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, art. 1, in base al quale «l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue piu' diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, commi da 109 a 114 e 192; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'art. 4, comma 1-quater, lettera c) il quale prevede «concorsi ordinari, per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 329 del 9 aprile 2019, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione delle modalita' di formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, stante la diversa disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 59 del 2017 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche per rendere piu' efficiente, efficace, economica e trasparente la procedura attraverso l'utilizzo, a tali fini, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 5 dicembre 2018; Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 16 gennaio 2019; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI in ordine all'utilizzo del personale ATA per l'espletamento delle funzioni di segretario nell'ambito delle commissioni esaminatrici senza che sia prevista la possibilita' di esonero dal servizio, in mancanza di un'espressa norma di legge che preveda la possibilita' di concedere tale esonero; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018; Ordina: Art. 1 Definizioni Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) Decreto: il decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile 2019 recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; f) Cun: Consiglio universitario nazionale; g) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica; h) professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia; i) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam; l) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; m) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98.