Art. 2 Composizione delle commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono composte ai sensi del decreto. 2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici, inclusi i membri aggregati e i supplenti, sono individuati dal dirigente preposto all'USR competente per territorio tra gli iscritti nell'elenco composto da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal decreto, abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 3. 3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalita' di cui al comma 2 e in applicazione dell'art. 404, commi 11 e 12, del Testo unico.