Art. 2 
 
             Composizione delle commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed  esami  a
posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono
composte ai sensi del decreto. 
  2. I presidenti e  i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici,
inclusi i membri  aggregati  e  i  supplenti,  sono  individuati  dal
dirigente preposto all'USR competente per territorio tra gli iscritti
nell'elenco  composto  da  coloro  che,  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dal decreto, abbiano presentato istanza ai sensi dell'art.
3. 
  3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento
unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo di cinquecento o
frazione di cinquecento, con altri tre componenti, oltre ai  relativi
membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalita'  di
cui al comma 2 e in applicazione dell'art. 404, commi 11  e  12,  del
Testo unico.