Art. 3 Istanza degli aspiranti: termine e modalita' di presentazione 1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui ai successivi commi. 2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendano candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. 3. L'istanza e' presentata esclusivamente on line, con le modalita' specificate nei bandi, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione. 4. Ai fini del comma 3: a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonche' dei docenti del comparto scuola, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero; b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente. 5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma l secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico. Nell'istanza, nella quale deve essere indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui alla normativa vigente e al decreto. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare: a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto; b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto e, per i membri aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto; c) l'assenza di tutte le cause di incompatibilita' e delle situazioni di inopportunita' di cui all'art. 6 del decreto. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2, lettera b) del predetto articolo e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; e) l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare per i professori universitari; l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza ovvero gli altri requisiti richiesti (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; f) per i docenti su posto comune, di essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria; g) per i docenti su posto di sostegno, di essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica; h) il curriculum vitae; i) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni. 7. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici devono dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto. 8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto.