IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  24  giugno  1994,   n.   408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483; 
  Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio  1979,  n.  18,  concernente
l'elezione dei membri del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,
come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61; 
  Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni ai fini della nomina
dei presidenti di  seggio  delle  sezioni  elettorali  istituite  nel
territorio degli altri Stati dell'Unione europea per  l'elezione  dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della nomina dei  presidenti  di  seggio  delle  sezioni
elettorali istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24  giugno
1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 1994, n. 483, gli Uffici consolari, entro il 24  aprile  2019,
trasmettono alla cancelleria della Corte d'appello di  Roma  l'elenco
degli elettori italiani, residenti  nella  circoscrizione  consolare,
che abbiano un livello di conoscenza  della  lingua  italiana  idoneo
all'espletamento della funzione di presidente di  seggio  di  sezione
elettorale, eta' non superiore ai 70 anni e  non  abbiano  presentato
domanda per votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo
Stato membro di residenza. 
  2. Ai fini  del  giudizio  di  idoneita'  di  cui  al  primo  comma
dell'art. 32 sopracitato, gli Uffici consolari dovranno indicare, per
ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione,  l'eventuale
precedente  espletamento  di  altro  incarico  di  presidente  o   di
scrutatore nonche', ove possibile, brevi informazioni sulle capacita'
tecnico-organizzative   dell'interessato,   indicando,   infine,   se
quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento. 
  3. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in  numero  almeno
triplo  rispetto  a  quello  delle   sezioni   elettorali   istituite
nell'ambito della circoscrizione consolare. 
  4. La cancelleria della Corte d'appello di Roma, sulla  base  degli
elementi di cui al  secondo  comma,  forma  l'elenco  degli  elettori
idonei all'ufficio di presidente di seggio delle  sezioni  elettorali
istituite nel territorio degli altri Stati  dell'Unione  europea  per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del
2019. 
  5. La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni  elettorali  e'
effettuata dal presidente della Corte d'appello di  Roma  entro  l'11
maggio 2019 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al  comma
precedente. 
  6. L'elenco, unitamente al provvedimento di  nomina,  e'  trasmesso
immediatamente ai rispettivi Uffici consolari,  che  provvederanno  a
darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32,  secondo
comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.