IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «Codice»), con particolare riferimento all'art. 156, comma 3, lettera a), ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante» o anche «Autorita'»), con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154, 154-bis, 157, 158, 160, del medesimo Codice; Visto l´art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, qualora non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi; Visto l´art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non e' gia' stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l´unita' organizzativa responsabile del procedimento; Rilevato che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici; Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l´art. 13, comma 2, che prevede l´adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell´Autorita'; Visti gli atti d´ufficio; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000; Relatore la prof.ssa Licia Califano; Delibera: di adottare il regolamento n. 2/2019, concernente l´individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell´art. 156, comma 3, lettera a), del Codice. Roma, 4 aprile 2019 Il presidente Soro Il relatore Califano Il segretario generale Busia