Art. 3 
 
                         Tutela brevettuale 
 
  Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco
generico e', altresi', responsabile  del  pieno  rispetto  di  quanto
disposto dall'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale.