IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019; Visto, in particolare, il comma 214 del medesimo art. 1 che prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il successivo comma 215 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 214; Visto l'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, che disciplina i piani di risparmio a lungo termine; Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il regolamento della Commissione 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e che si applica fino al 31 dicembre 2020; Visto, in particolare, l'art. 21 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti al finanziamento del rischio; Visto il successivo art. 23, paragrafo 2, ultimo periodo, del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI concessi nella forma di incentivi fiscali a investitori privati dipendenti che sono persone fisiche; Visto l'allegato I al medesimo regolamento n. 651/2014/UE che contiene la definizione di PMI; Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Visto l'art. 4, paragrafo 1, numeri 21) e 22), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e la direttiva n. 2011/61/UE, concernenti le definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «piccola o media impresa (PMI)»: l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell'allegato I, art. 2, paragrafo 1, al regolamento n. 651/2014/UE; b) «PMI non quotata»: la PMI, le cui azioni o quote, al momento dell'investimento, non sono negoziate in un mercato regolamentato di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE; c) «PMI ammissibile»: la PMI non quotata, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che non ha ricevuto risorse finanziarie per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di euro a titolo di aiuto al finanziamento del rischio in conformita' all'art. 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: i) non ha operato in alcun mercato; ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni; d) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 22), della direttiva n. 2014/65/UE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI di cui al citato allegato I al regolamento n. 651/2014/UE; e) «fondo per il venture capital»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che destina almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI ammissibili; f) «fondo di fondi per il venture capital»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che destina l'intero patrimonio raccolto all'investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital di cui alla precedente lettera e); g) «investimenti per il finanziamento del rischio»: gli investimenti in equity e quasi-equity; h) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi; i) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity); l) «investitore privato indipendente»: l'investitore privato che non e' azionista dell'impresa ammissibile in cui investe; m) «investimenti ulteriori»: gli investimenti supplementari per finanziare il rischio di una societa', realizzato in seguito a una o piu' serie di investimenti per il finanziamento del rischio; n) «impresa collegata»: le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: i) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; ii) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; iii) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; iv) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa che controlla da sola, in virtu' di un Accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.