Art. 2 
 
        Aiuti alle PMI erogati tramite sistemi multilaterali 
           di negoziazione e fondi per il venture capital 
 
  1. La quota del 70 per cento del valore complessivo  del  piano  di
risparmio a lungo termine, disciplinato dall'art. 1, commi da  100  a
114,   della   legge   11   dicembre   2016,   n.   232,   costituito
dall'investitore privato indipendente, deve essere investita: 
    a) per almeno il 5 per cento del valore complessivo in  strumenti
finanziari, ammessi alle negoziazioni sui  sistemi  multilaterali  di
negoziazione, emessi da PMI ammissibili; 
    b) per almeno il 5 per cento in quote o azioni di  fondi  per  il
venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital. 
  2. Al fine del computo della quota  del  5  per  cento  del  valore
complessivo degli investimenti qualificati  in  strumenti  finanziari
ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali  di  negoziazione
emessi da PMI ammissibili,  e  della  quota  del  70  per  cento  dei
capitali raccolti dai fondi per il venture  capital,  si  considerano
ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.