Art. 2 Aiuti alle PMI erogati tramite sistemi multilaterali di negoziazione e fondi per il venture capital 1. La quota del 70 per cento del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine, disciplinato dall'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituito dall'investitore privato indipendente, deve essere investita: a) per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili; b) per almeno il 5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital. 2. Al fine del computo della quota del 5 per cento del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili, e della quota del 70 per cento dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital, si considerano ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.