Art. 4 
 
                 Condizioni per l'accesso all'aiuto 
 
  1. I soggetti indicati al comma 101  dell'art.  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, presso i quali  sono  costituiti  i  piani  di
risparmio  a  lungo  termine  di  cui  al  presente  decreto,  devono
acquisire, dalle PMI emittenti gli strumenti finanziari detenuti  nei
piani, una  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa, che attesti che la medesima  PMI  non  ha  ricevuto  un
ammontare complessivo di risorse finanziarie a  titolo  di  qualsiasi
misura di aiuto per il  finanziamento  del  rischio  superiore  a  15
milioni di euro. 
  2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 deve risultare,  altresi',
che la PMI, al momento dell'investimento iniziale: 
    a) non e' quotata; 
    b) soddisfa una delle seguenti condizioni: 
      i) non ha operato in alcun mercato; 
      ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette  anni  dalla
prima vendita commerciale; 
      iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento
del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il
lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato
geografico, e' superiore al 50 per  cento  del  suo  fatturato  medio
annuo registrato negli ultimi cinque anni. 
  3. E' possibile effettuare  investimenti  ulteriori  nelle  imprese
ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al  comma  2,
lettera b), punto ii), se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) non e' superato l'importo di cui al comma 1; 
    b) il piano aziendale lo prevede; 
    c) l'impresa non e' diventata collegata di un'altra  impresa,  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n), a meno che la  nuova  impresa
risultante sia una PMI. 
  4. Ai fini del presente articolo i  soggetti  di  cui  al  comma  1
devono acquisire, al momento  dell'investimento  iniziale,  il  piano
aziendale  della  PMI  oggetto  di  investimento  e,  al  momento  di
effettuare   gli   investimenti   ulteriori,    una    dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che  attesti  il
rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e c). 
  5. E' possibile acquistare quote o azioni di una PMI non quotata da
un investitore precedente solo in  combinazione  con  un  apporto  di
nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell'ammontare complessivo
dell'investimento.