Art. 4 Condizioni per l'accesso all'aiuto 1. I soggetti indicati al comma 101 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dalle PMI emittenti gli strumenti finanziari detenuti nei piani, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 deve risultare, altresi', che la PMI, al momento dell'investimento iniziale: a) non e' quotata; b) soddisfa una delle seguenti condizioni: i) non ha operato in alcun mercato; ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni. 3. E' possibile effettuare investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 2, lettera b), punto ii), se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non e' superato l'importo di cui al comma 1; b) il piano aziendale lo prevede; c) l'impresa non e' diventata collegata di un'altra impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n), a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI. 4. Ai fini del presente articolo i soggetti di cui al comma 1 devono acquisire, al momento dell'investimento iniziale, il piano aziendale della PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e c). 5. E' possibile acquistare quote o azioni di una PMI non quotata da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento.