Art. 5 Condizioni per l'accesso all'aiuto tramite fondi per il venture capital 1. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi per il venture capital, i soggetti indicati al comma 101 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dagli stessi fondi per il venture capital, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi di fondi per il venture capital, i predetti soggetti presso i quali sono costituiti i piani devono acquisire dagli stessi fondi di fondi una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto. I medesimi fondi di fondi acquisiscono dai fondi per il venture capital una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. I fondi per il venture capital devono acquisire, dalle PMI oggetto di investimento, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro. 4. Nella dichiarazione di cui al comma 3 deve risultare, altresi', che la PMI, al momento dell'investimento iniziale: a) non e' quotata; b) soddisfa una delle seguenti condizioni: i) non ha operato in alcun mercato; ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni. 5. I fondi per il venture capital possono investire nelle PMI ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 4, lettera b), punto ii), se il piano aziendale iniziale lo prevede e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non e' superato l'importo di cui al comma 3; b) l'impresa non e' diventata collegata di un'altra impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n), a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI. 6. Ai fini del presente articolo i predetti fondi, al momento dell'investimento iniziale, devono acquisire il piano aziendale dalla PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, alle lettere a) e b). 7. I fondi per il venture capital possono acquistare quote o azioni di una PMI ammissibile da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento.