Art. 6 Monitoraggio degli effetti 1. Il Ministero dello sviluppo economico, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, provvedera' al monitoraggio degli effetti prodotti dalla misura di cui all'art. 1, commi da 211 a 215, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sull'entita' della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l'opportunita' di interventi normativi ulteriori.