IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie Visto l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e, in particolare, i punti 106 e 107, riguardanti gli aiuti all'interoperabilita' finalizzati all'abbattimento dell'inquinamento acustico: «106. In relazione agli aiuti all'interoperabilita', i costi ammissibili, nella misura in cui contribuiscono all'obiettivo del coordinamento dei trasporti, coprono tutte le spese di investimento relative all'istallazione dei sistemi di sicurezza e di interoperabilita' o all'abbattimento dell'inquinamento acustico, sia nelle infrastrutture ferroviarie che nel materiale rotabile. [...] 107. La Commissione presume che un aiuto sia necessario e proporzionato quando la sua intensita' resta inferiore ai valori seguenti: [...] c) nel caso degli aiuti all'interoperabilita', 50% dei costi ammissibili.»; Visto il regolamento (UE) n. 1304/2014, della Commissione del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «Materiale rotabile - rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2015 della Commissione del 13 marzo 2015, recante le modalita' di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici; Visto l'art. 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 recante «Attuazione della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle Ferrovie comunitarie» cosi' come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di recepimento della direttiva 2008/110/CE; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni di recepimento delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative alla interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2013, recante «attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci»; Visto il regolamento (UE) n. 2015/924 della Commissione del 8 giugno 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri) relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie; b) gestore dell'infrastruttura: ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico ed il controllo-comando e segnalamento; c) impresa ferroviaria: ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione; d) detentore: persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo il diritto ad usarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed e' registrato come tale nel registro dei veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE) 2016/797; e) beneficiario: le imprese ferroviarie e i detentori dei carri ferroviari identificati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che abbiano effettivamente sostenuto l'investimento sui carri adeguati nonche' le imprese ferroviarie che svolgono l'attivita' di cui all'art. 5, comma 5; f) soggetto responsabile della manutenzione o ECM: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE) 2016/797; g) intervento: le attivita' di ammodernamento, rinnovo e ristrutturazione del sistema frenante di un carro merci compatibili con le finalita' del presente decreto.