Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati prima del 1° gennaio 2015, per l'abbattimento del rumore generati da tali carri, nonche' compensare gli aventi diritto dei relativi maggiori oneri di gestione. 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono finalizzati ad incentivare la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario delle merci e l'adeguamento graduale dei veicoli esistenti con l'adozione di soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo che consentano, tra le soluzioni disponibili economicamente piu' vantaggiose, il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri) cosi' come modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924 e dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per i sistemi frenanti a bassa rumorosita'.