Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  i
criteri e le modalita'  per  la  concessione  di  contributi  per  il
finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e  la
ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri  merci  immatricolati
prima del 1° gennaio 2015, per l'abbattimento del rumore generati  da
tali carri,  nonche'  compensare  gli  aventi  diritto  dei  relativi
maggiori oneri di gestione. 
  2. Gli interventi di cui al presente decreto  sono  finalizzati  ad
incentivare la  riduzione  dell'inquinamento  acustico  prodotto  dal
trasporto  ferroviario  delle  merci  e  l'adeguamento  graduale  dei
veicoli esistenti con l'adozione di soluzioni tecniche  certificabili
o approvate in  ambito  europeo  che  consentano,  tra  le  soluzioni
disponibili  economicamente  piu'  vantaggiose,  il  rispetto   delle
condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.  321/2013  (STI  carri)
cosi' come modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924  e
dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per  i  sistemi  frenanti  a  bassa
rumorosita'.