Art. 3 Durata e risorse finanziarie 1. Il presente decreto si applica agli interventi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere sul fondo di 20 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per l'anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del presente decreto nell'anno successivo a quello di intervento nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalita' di cui al presente decreto. In nessun caso l'eventuale mancanza di copertura potra' determinare maggiori oneri a carico dello Stato. 2. In caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le suddette annualita' o successive, queste saranno erogate ai beneficiari che ne facciano richiesta con i medesimi criteri di cui al presente decreto. 3. Il Ministero trasferisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale RFI S.p.a. le risorse finanziarie per la successiva erogazione dei contributi ai beneficiari. 4. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale potra' trasferire i contributi ai beneficiari soltanto dopo aver effettivamente ricevuto le risorse finanziarie di cui al precedente comma e dietro formale indicazione da parte del Ministero degli importi dovuti.