Art. 3 
 
                    Durata e risorse finanziarie 
 
  1. Il presente decreto si applica agli interventi effettuati  negli
anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla
rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere  sul  fondo  di  20
milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per
l'anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che  ne  abbiano
fatto richiesta ai sensi del presente decreto nell'anno successivo  a
quello di intervento nei limiti delle risorse disponibili  e  secondo
le modalita' di cui al presente decreto. In nessun  caso  l'eventuale
mancanza di copertura potra'  determinare  maggiori  oneri  a  carico
dello Stato. 
  2. In caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per  le
suddette  annualita'  o  successive,  queste   saranno   erogate   ai
beneficiari che ne facciano richiesta con i medesimi criteri  di  cui
al presente decreto. 
  3.  Il  Ministero  trasferisce   al   Gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale  RFI  S.p.a.  le  risorse  finanziarie  per  la
successiva erogazione dei contributi ai beneficiari. 
  4. Il  Gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  potra'
trasferire  i  contributi   ai   beneficiari   soltanto   dopo   aver
effettivamente ricevuto le risorse finanziarie di cui  al  precedente
comma e dietro formale  indicazione  da  parte  del  Ministero  degli
importi dovuti.