Art. 5 
 
               Determinazione e cumulo del contributo 
 
  2. Al beneficiario e' riconosciuto un  contributo  calcolato  sulla
base del numero degli assi del carro merci oggetto dell'intervento  e
in  ragione  degli  effettivi  chilometri  percorsi  sul   territorio
italiano, entro i dodici mesi successivi alla data dell'intervento. 
  1. Il coefficiente di contribuzione C1 in €/asse*Km e' determinato,
con un valore massimo di 0,046, dal  Ministero  nel  mese  di  aprile
dell'anno  successivo  all'intervento  secondo  la  relazione:  C1  =
F/(n°assitotali * Kmobiettivo ), in cui F e' il fondo disponibile  ad
inizio anno al netto dei contributi gia' erogati o ancora da  erogare
per i carri che non abbiano raggiunto i Kmobiettivo nei  dodici  mesi
dall'intervento, del contributo di cui al comma  6  e  delle  risorse
appostate per la vigilanza ed il controllo, n°assitotali e' il numero
complessivo di assi  oggetto  di  intervento  da  parte  di  tutti  i
beneficiari nell'anno precedente, Kmobiettivo  e'  il  chilometraggio
massimo remunerabile nei 12 mesi dall'intervento  fissato  in  11.000
Km. Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento
e' di 506 euro/asse (cinquecentosei euro/asse). Il  contributo  sara'
liquidato a  ciascun  beneficiario  a  consuntivo  l'anno  successivo
all'intervento secondo la relazione che segue e comunque  nei  limiti
delle risorse  economiche  disponibili  che,  se  non  sufficienti  a
coprire i contributi determinati con la relazione che segue,  saranno
ripartite  in  misura  percentuale  agli  aventi  diritto   fino   ad
esaurimento. Il contributo per ciascun carro sara' determinato l'anno
successivo all'intervento secondo la relazione I= C1 * Km * n°assi in
cui I e' il  contributo  riconosciuto  al  beneficiario,  Km  sono  i
chilometri percorsi dal  carro  sul  territorio  nazionale  nell'anno
solare precedente e n°assi sono gli assi del carro.. 
  2. In ogni caso il contributo per ciascun carro sara'  riconosciuto
fino  al  raggiungimento  del  chilometraggio  massimo   remunerabile
(Kmobiettivo ) e non puo' eccedere il limite del 50 per  cento  (50%)
di tutte le spese sostenute per lo specifico intervento  sul  singolo
carro merci di manodopera  e  materiali.  Dal  predetto  limite  sono
esclusi eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF. 
  3. Il Ministero si riserva di adottare tutte  le  misure  idonee  a
verificare, per tutto il periodo di incentivazione, il  rispetto  dei
limiti indicati. 
  4. Le imprese ferroviarie sono obbligate  a  dare  segnalazione  al
Gestore  dell'infrastruttura,  mediante   inserimento   nell'apposito
sistema informatico, dei carri messi in composizione ai treni durante
i 12 mesi dalla data dell'intervento. 
  5.  Per  compensare  le  imprese  ferroviarie  dei  maggiori  oneri
connessi alle attivita' di cui al comma 5 ad esse e' riconosciuto  un
contributo di 0,69 €/registrazione con un massimo di €  48  a  carro.
Decorsi i dodici mesi dalla data di intervento sul carro, termina  la
contribuzione per la registrazione del carro sul sistema  informatico
del Gestore dell'infrastruttura.