Art. 5 Determinazione e cumulo del contributo 2. Al beneficiario e' riconosciuto un contributo calcolato sulla base del numero degli assi del carro merci oggetto dell'intervento e in ragione degli effettivi chilometri percorsi sul territorio italiano, entro i dodici mesi successivi alla data dell'intervento. 1. Il coefficiente di contribuzione C1 in €/asse*Km e' determinato, con un valore massimo di 0,046, dal Ministero nel mese di aprile dell'anno successivo all'intervento secondo la relazione: C1 = F/(n°assitotali * Kmobiettivo ), in cui F e' il fondo disponibile ad inizio anno al netto dei contributi gia' erogati o ancora da erogare per i carri che non abbiano raggiunto i Kmobiettivo nei dodici mesi dall'intervento, del contributo di cui al comma 6 e delle risorse appostate per la vigilanza ed il controllo, n°assitotali e' il numero complessivo di assi oggetto di intervento da parte di tutti i beneficiari nell'anno precedente, Kmobiettivo e' il chilometraggio massimo remunerabile nei 12 mesi dall'intervento fissato in 11.000 Km. Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento e' di 506 euro/asse (cinquecentosei euro/asse). Il contributo sara' liquidato a ciascun beneficiario a consuntivo l'anno successivo all'intervento secondo la relazione che segue e comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili che, se non sufficienti a coprire i contributi determinati con la relazione che segue, saranno ripartite in misura percentuale agli aventi diritto fino ad esaurimento. Il contributo per ciascun carro sara' determinato l'anno successivo all'intervento secondo la relazione I= C1 * Km * n°assi in cui I e' il contributo riconosciuto al beneficiario, Km sono i chilometri percorsi dal carro sul territorio nazionale nell'anno solare precedente e n°assi sono gli assi del carro.. 2. In ogni caso il contributo per ciascun carro sara' riconosciuto fino al raggiungimento del chilometraggio massimo remunerabile (Kmobiettivo ) e non puo' eccedere il limite del 50 per cento (50%) di tutte le spese sostenute per lo specifico intervento sul singolo carro merci di manodopera e materiali. Dal predetto limite sono esclusi eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF. 3. Il Ministero si riserva di adottare tutte le misure idonee a verificare, per tutto il periodo di incentivazione, il rispetto dei limiti indicati. 4. Le imprese ferroviarie sono obbligate a dare segnalazione al Gestore dell'infrastruttura, mediante inserimento nell'apposito sistema informatico, dei carri messi in composizione ai treni durante i 12 mesi dalla data dell'intervento. 5. Per compensare le imprese ferroviarie dei maggiori oneri connessi alle attivita' di cui al comma 5 ad esse e' riconosciuto un contributo di 0,69 €/registrazione con un massimo di € 48 a carro. Decorsi i dodici mesi dalla data di intervento sul carro, termina la contribuzione per la registrazione del carro sul sistema informatico del Gestore dell'infrastruttura.