Art. 6 Riconoscimento ed erogazione del contributo 1. Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Gestore dell'infrastruttura comunica ai beneficiari, ciascuno per la parte che lo riguarda, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere stato percorso sulla rete nazionale da ciascun carro oggetto di intervento nel periodo considerato e gli inserimenti effettuati sul sistema informatico del Gestore dell'infrastruttura da parte di ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento. 2. I beneficiari sono tenuti a verificare entro quindici giorni dalla informativa del Gestore dell'infrastruttura di cui al precedente comma l'elenco e le percorrenze dei carri. 3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'intervento, a consuntivo, il Gestore dell'infrastruttura comunica al Ministero ed ai beneficiari anche in formato excel i dati consolidati in forma aggregata di cui al comma 1. 4. Entro marzo dell'anno successivo a quello dell'intervento, i richiedenti, sulla base dei dati consolidati forniti dal Gestore dell'infrastruttura, presentano al Ministero la «Comunicazione di esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del contributo» conforme all'allegato 1. Tale comunicazione sara' effettuata anche mediante strumenti informatici. 5. In relazione alle modifiche sul sistema frenante dei carri i richiedenti provvedono all'acquisizione delle necessarie certificazioni di conformita' ed autorizzazioni ove necessarie che potranno essere richieste dal Ministero nell'ambito dell'attivita' di vigilanza. 6. I carri che non abbiano effettuato nei dodici mesi successivi all'intervento una percorrenza sulla rete ferroviaria nazionale tale da maturare l'incentivo nella misura del 50% dell'investimento, come indicato all'art. 5, comma 3, fatto salva l'effettiva disponibilita' economica residua sul Fondo, potranno essere inseriti nella «Comunicazione di esecuzione dell'adeguamento e richiesta di versamento del contributo» dell'anno successivo evidenziando il contributo gia' erogato in relazione alla percorrenza dell'anno precedente. Per essi non sara' necessario riprodurre la documentazione gia' presentata. 7. Entro marzo dell'anno successivo all'intervento le imprese ferroviarie destinatarie del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 6 presentano al Ministero la «richiesta di versamento del contributo» conforme all'allegato 2 del presente decreto sulla base dei dati consolidati forniti dal Gestore dell'infrastruttura. Tale comunicazione sara' effettuata anche mediante strumenti informatici. 8. Le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci rispondono della completezza e dell'aggiornamento dei dati comunicati. La comunicazione di dati non corretti determina la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione. 9. Nel mese di maggio dell'anno successivo all'intervento il Ministero, sulla base delle comunicazioni pervenute dal Gestore dell'infrastruttura, comunica ai beneficiari gli importi dei contributi ad essi spettanti ed autorizza il Gestore dell'infrastruttura alla loro erogazione. 10. Al termine del piano di intervento, eventuali somme residue del fondo saranno rendicontate nel 2022 dal Gestore dell'infrastruttura per l'ulteriore loro finalizzazione da parte del Ministero.