Art. 6 
 
             Riconoscimento ed erogazione del contributo 
 
  1.  Entro  il  mese  successivo  a  ciascun  trimestre  il  Gestore
dell'infrastruttura comunica ai beneficiari, ciascuno  per  la  parte
che lo riguarda, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere
stato percorso sulla rete  nazionale  da  ciascun  carro  oggetto  di
intervento nel periodo considerato e gli inserimenti  effettuati  sul
sistema informatico  del  Gestore  dell'infrastruttura  da  parte  di
ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento. 
  2. I beneficiari sono tenuti a  verificare  entro  quindici  giorni
dalla  informativa  del  Gestore  dell'infrastruttura   di   cui   al
precedente comma l'elenco e le percorrenze dei carri. 
  3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'intervento, a
consuntivo, il Gestore dell'infrastruttura comunica al  Ministero  ed
ai beneficiari anche in formato excel i  dati  consolidati  in  forma
aggregata di cui al comma 1. 
  4. Entro marzo dell'anno successivo  a  quello  dell'intervento,  i
richiedenti, sulla base dei  dati  consolidati  forniti  dal  Gestore
dell'infrastruttura, presentano al  Ministero  la  «Comunicazione  di
esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del  contributo»
conforme all'allegato 1. Tale comunicazione  sara'  effettuata  anche
mediante strumenti informatici. 
  5. In relazione alle modifiche sul sistema  frenante  dei  carri  i
richiedenti    provvedono    all'acquisizione    delle     necessarie
certificazioni di conformita' ed autorizzazioni  ove  necessarie  che
potranno essere richieste dal Ministero nell'ambito dell'attivita' di
vigilanza. 
  6. I carri che non abbiano effettuato nei  dodici  mesi  successivi
all'intervento una percorrenza sulla rete ferroviaria nazionale  tale
da maturare l'incentivo nella misura del 50% dell'investimento,  come
indicato all'art. 5, comma 3, fatto salva l'effettiva  disponibilita'
economica  residua  sul  Fondo,  potranno   essere   inseriti   nella
«Comunicazione  di  esecuzione  dell'adeguamento   e   richiesta   di
versamento  del  contributo»  dell'anno  successivo  evidenziando  il
contributo gia'  erogato  in  relazione  alla  percorrenza  dell'anno
precedente.   Per   essi   non   sara'   necessario   riprodurre   la
documentazione gia' presentata. 
  7. Entro  marzo  dell'anno  successivo  all'intervento  le  imprese
ferroviarie destinatarie del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 6
presentano al Ministero la «richiesta di versamento  del  contributo»
conforme all'allegato 2 del presente  decreto  sulla  base  dei  dati
consolidati   forniti   dal   Gestore    dell'infrastruttura.    Tale
comunicazione sara' effettuata anche mediante strumenti informatici. 
  8. Le imprese ferroviarie e i detentori di carri  merci  rispondono
della  completezza  e  dell'aggiornamento  dei  dati  comunicati.  La
comunicazione di dati non corretti determina la revoca del contributo
con conseguente obbligo di restituzione. 
  9. Nel  mese  di  maggio  dell'anno  successivo  all'intervento  il
Ministero, sulla  base  delle  comunicazioni  pervenute  dal  Gestore
dell'infrastruttura,  comunica  ai  beneficiari   gli   importi   dei
contributi   ad   essi   spettanti   ed    autorizza    il    Gestore
dell'infrastruttura alla loro erogazione. 
  10. Al termine del piano di intervento, eventuali somme residue del
fondo saranno rendicontate nel 2022 dal  Gestore  dell'infrastruttura
per l'ulteriore loro finalizzazione da parte del Ministero.