Art. 7 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del  procedimento,  il  Ministero  puo'  effettuare
verifiche ispettive e documentali presso i  beneficiari,  le  imprese
ferroviarie di cui all'art. 4,  gli  ECM  ed  in  generale  presso  i
soggetti che hanno effettuato gli interventi  sui  carri  oggetto  di
contribuzione e sui carri stessi. Qualora dalle  verifiche  dovessero
risultare situazioni difformi rispetto  a  quanto  dichiarato,  fermo
restando le ricadute penali, i soggetti responsabili sono tenuti alla
restituzione degli importi indebitamente percepiti. 
  2.  I  beneficiari  sono  tenuti  a  conservare  la  documentazione
economica a dimostrazione delle spese sostenute per gli interventi  e
le evidenze che il chilometraggio oggetto di contribuzione sia  stato
percorso nei dodici mesi dall'intervento. A tal  fine  i  beneficiari
dei contributi metteranno a disposizione tutto quanto  necessario  ai
fini della attivita' di vigilanza del Ministero. 
  3. Gli oneri per  effettuare  le  relative  verifiche  ispettive  o
documentali gravano nella misura massima del 5 per  mille  del  fondo
trasferito al gestore dell'infrastruttura. 
  4. Con apposita convenzione tra il Ministero ed  RFI  S.p.a.  sara'
regolato l'utilizzo delle risorse appostate per l'espletamento  delle
attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero.