Art. 7 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare verifiche ispettive e documentali presso i beneficiari, le imprese ferroviarie di cui all'art. 4, gli ECM ed in generale presso i soggetti che hanno effettuato gli interventi sui carri oggetto di contribuzione e sui carri stessi. Qualora dalle verifiche dovessero risultare situazioni difformi rispetto a quanto dichiarato, fermo restando le ricadute penali, i soggetti responsabili sono tenuti alla restituzione degli importi indebitamente percepiti. 2. I beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione economica a dimostrazione delle spese sostenute per gli interventi e le evidenze che il chilometraggio oggetto di contribuzione sia stato percorso nei dodici mesi dall'intervento. A tal fine i beneficiari dei contributi metteranno a disposizione tutto quanto necessario ai fini della attivita' di vigilanza del Ministero. 3. Gli oneri per effettuare le relative verifiche ispettive o documentali gravano nella misura massima del 5 per mille del fondo trasferito al gestore dell'infrastruttura. 4. Con apposita convenzione tra il Ministero ed RFI S.p.a. sara' regolato l'utilizzo delle risorse appostate per l'espletamento delle attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero.