Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  deputati,  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati in  proporzione  al  numero  dei
componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la  presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma
1  si  provvede  all'eventuale  sostituzione  dei  componenti   della
Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero
qualora sopraggiungano altre cause di impedimento. 
  3. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla  nomina  dei  componenti,  convoca  la   Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge  il  presidente,  due
vicepresidenti  e  due  segretari.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'art. 20, commi 2, 3  e  4,  del  regolamento  della  Camera  dei
deputati.