Art. 3 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  3. La  Commissione  ha  facolta'  di  acquisire  copie  di  atti  e
documenti  relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti,  nonche'  copie
di atti e documenti relativi a  indagini  e  inchieste  parlamentari,
anche se coperti da segreto. 
  4.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi  in  copia,
ai sensi del comma 3, sono coperti dal segreto. 
  5. Per il  segreto  di  Stato  nonche'  per  i  segreti  d'ufficio,
professionale e bancario si applicano le  norme  vigenti.  E'  sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte  processuale  nell'ambito
del mandato. 
  6. Per le audizioni a testimonianza  davanti  alla  Commissione  si
applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del  codice
penale. 
  7. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal  segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a   procedimenti
giudiziari nella fase delle  indagini  preliminari  fino  al  termine
delle stesse.