Art. 4 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati  al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi
4 e 7. 
  2. La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1  nonche'  la
diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o  informazione,
di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali e'  stata
vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.