Art. 6 Collaborazioni 1. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui all'art. 5, comma 1, e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.