Art. 6 
 
                           Collaborazioni 
 
  1. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e di  tutte  le  collaborazioni,  che  ritenga
necessarie, di soggetti interni o esterni  all'amministrazione  dello
Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a
cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il  regolamento  interno
di cui all'art. 5,  comma  1,  e'  stabilito  il  numero  massimo  di
collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.