IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determinazione n. 876/2007 del 19 aprile 2007, concernente
l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  Ritalin,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2007, di  cui
e' titolare A.I.C. la societa' Novartis Farma S.p.a.; 
  Visti i pareri espressi  dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta del 9/10/11 aprile 2018 -  stralcio  verbale
n. 34, e nella seduta del 9/10/11 luglio 2018 - stralcio  verbale  n.
37; 
  Considerato pertanto opportuno, ai fini della prescrizione a carico
del  Servizio  sanitario  nazionale  del  medicinale,  sostituire  il
riferimento  contenuto  nella  predetta  determinazione  al  Registro
nazionale ADHD istituito presso l'Istituto superiore di  sanita'  con
un riferimento al Registro di monitoraggio AIFA; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifica della determina n. 876/2007 
                         del 19 aprile 2007 
 
  E' modificata, nei termini che seguono, la  determina  n.  876/2007
del 19 aprile 2007, concernente  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale RITALIN, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 24 aprile 2007: 
gli articoli di seguito riportati: 
  «Art. 5 (Registro nazionale ADHD). - Presso l'Istituto superiore di
sanita' e' istituito il Registro nazionale ADHD. 
  Ai fini della  prescrizione  del  farmaco  i  centri  regionali  di
riferimento di cui all'art. 4 sono tenuti a trasmettere  all'Istituto
superiore di sanita' i dati previsti dal  "Protocollo  diagnostico  e
terapeutico della sindrome da iperattivita' e deficit  di  attenzione
per il registro nazionale ADHD" (allegato 1) che e' parte  integrante
della  presente  determina.  Tale   programma   e'   finalizzato   al
monitoraggio     dell'accuratezza     diagnostica     dell'ADHD     e
dell'appropriatezza   dell'eventuale   terapia   farmacologica    con
metilfenidato. 
  Eventuali modifiche ed aggiornamenti del  protocollo  saranno  rese
disponibili attraverso i siti web dell'AIFA e dell'Istituto superiore
di sanita'. 
  Art. 6 (Monitoraggio). - L'Istituto superiore di sanita'  trasmette
semestralmente un rapporto sul programma di sorveglianza  di  cui  al
precedente art. 5 all'Agenzia italiana del  farmaco,  che  assume  le
eventuali iniziative regolatorie. L'Agenzia italiana  del  farmaco  e
l'Istituto superiore di sanita' attivano programmi di formazione  per
gli operatori sanitari e programmi di  comunicazione  per  l'opinione
pubblica.», 
sono sostituti dal seguente articolo: 
  «Art.  5  (Registro  di  monitoraggio  AIFA).  -  Ai   fini   delle
prescrizioni a carico del  Servizio  sanitario  nazionale,  i  centri
utilizzatori specificatamente  individuati  dalle  regioni,  dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando  le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,         piattaforma          web          all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio»; 
dove e' scritto: 
  «Art. 7 (Stampati)»; 
leggasi: 
  «Art. 6 (Stampati)»; 
dove e' scritto: 
  «Art. 8 (Disposizioni finali)»; 
leggasi: 
  «Art. 7 (Disposizioni finali)».