Art. 2 Requisiti per l'installazione dei DSM 1. I DSM di cui al precedente art. 1 comma 1 e testati con la norma UNI CEN/TS 1317-8 devono seguire le istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, richiamate dall'art. 2, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 28 giugno 2011, nonche' le ulteriori istruzioni tecniche riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le stazioni appaltanti devono richiedere DSM rispondenti alla norma UNI CEN/TS 1317-8, acquisendo, ai fini della verifica di rispondenza alla suddetta norma, rapporti di crash test rilasciati da laboratori accreditati, eseguendo un esame tecnico dei loro contenuti e delle modalita' di esecuzione delle prove stesse. 3. I DSM vanno testati con la norma UNI CEN/TS 1317-8 da parte di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 4. I DSM dovranno essere dotati di apposito manuale per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale con i contenuti minimi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 giugno 2011.