Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le presenti disposizioni non  si  applicano  per  le  opere  con
procedura di affidamento in corso e per quelle per le quali sia stato
gia' approvato il progetto definitivo alla data di entrata in  vigore
del decreto di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Per i casi di cui all'art. 3, comma 2 delle istruzioni  tecniche
allegate, il presente  decreto  entra  in  vigore  un  anno  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° aprile 2019 
 
                                               Il Ministro: Toninelli 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, Reg. n. 1-877