Art. 4 
 
                        Capo del Dipartimento 
 
  1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli  articoli  18,
21,  e  28  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e   successive
modificazioni  ed   integrazioni,   cura   l'organizzazione   ed   il
funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita'  e  dei
risultati raggiunti  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
all'Autorita' politica delegata, in relazione agli obiettivi fissati;
e'  responsabile  della  funzionalita'  del  Dipartimento   e   della
utilizzazione ottimale delle risorse assegnate, coordina  l'attivita'
delle strutture  di  livello  dirigenziale  generale  e  assicura  il
corretto ed efficiente raccordo tra i predetti  uffici  e  quelli  di
diretta collaborazione del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica delegata. 
  2.  Il  Capo  del  Dipartimento,  che  si  avvale  di  una  propria
segreteria, cura i rapporti con il  Segretario  generale  e  con  gli
altri uffici  e  Dipartimenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento
con il Segretario generale. 
  3. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento,  le
funzioni vicarie sono svolte dal  dirigente  preposto  ad  uno  degli
uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianita' nella
qualifica, ovvero sono attribuite  con  provvedimento  dell'Autorita'
politica delegata ovvero del Segretario generale.